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Normative

EN 340:2003Indumenti di protezione

Requisiti generali

EN 471:2003 + A1:2007Indumenti di segnalazione ad Alta Visibilità per uso professionale
Metodi di prova e requisiti

EN 470-1:1995Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi
Requisiti generali

EN 531:1995Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i Vigili del Fuoco ed i saldatori)

EN ISO 11611:2007Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura ed i procedimenti connessi

EN ISO 11612:2008Indumenti di protezione
Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma

EN 13034:2005 + A1:2009Indumenti di protezione contro agenti chimici
Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro gli agenti chimici (equipaggiamento tipo 6 e PB[6])

EN 1149-1:2006Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche
Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie

EN 1149-2:1997Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche
Parte 2: Metodo di prova per la misurazione della resistività elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)

EN 1149-3:2004Indumento di protezione - Proprietà elettrostatiche
Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica

EN 510:1993Indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio da impigliamento con parti in movimento

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009Indumenti di protezione
Protezione contro la pioggia

EN ISO 13982-1Indumento a limitata tenuta di particelle solide pericolose (Tipo 5)

EN 14605Indumento a limitata tenuta di spruzzi di sostanze chimiche liquide (spray) (Tipo 4)

EN 14126Indumento di protezione da rischio biologico

EN 1073-2 (Classe 1)Indumenti di protezione da particelle radioattive

EN 533 (indice 1)Indumento di protezione con titardo alla fiamma (indice 1/0)

 

Normative di riferimento per i DPI

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 22. (Obblighi dei progettisti)

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia

di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 23. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74. (Definizioni)

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a)

gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b)

le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c)

le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d)

le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e)

i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f)

i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g)

gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 7

6. (Requisiti dei DPI)

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a)

essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;

b)

essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c)

tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d)

poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.CERTIFICAZIONE CE

Procedura prevista dal D. Lvo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI è progettato e costruito in modo da possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell’allegato II del decreto stesso.

E’ prevista l’apposizione del marchio CE sul DPI.

I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di

appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.

CATEGORIE (art. 4 D. Lvo 475)

1a

Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati

a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.

2a

DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie.

3a

DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte o lesioni gravi o a carattere permanente.

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

(art. 5, 7, 8, 9, E 10 D. Lvo 475)

Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervnto di organismi di controllo).

Autocertificazione.

Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo

autorizzato.

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